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UN RISPARMIATORE, ACQUIRENTE DI AZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA, VINCE UNA SENTENZA STORICA

L’avvocato Giovanni Franchi che l’ha difeso dichiara: “Un precedente fondamentale, che potrà essere utilizzato anche per gli acquirenti di azioni di altre banche in crisi, quali Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Etruria e Veneto Banca”.
Il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità, per difetto di forma, di un acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza, effettuato da un risparmiatore di Parma, e ha condannato l’Istituto di credito a restituire il capitale investito, maggiorato degli interessi legali e delle spese di lite.
 
Questo perché il contratto di investimento era stato sottoscritto solo dall’investitore e non dal legale rappresentante della banca. E ciò, a norma dell’art. 23 del Testo Unico Finanziario, basta per considerarlo nullo.
La Banca Popolare di Vicenza, caduta in default mentre gli azionisti cercano da tempo di recuperare il denaro investito, è stata condannata con il procedimento abbreviato che ha garantito una vittoria lampo, solo quattro mesi dopo l’inizio del giudizio, a dispetto di quanto si pensa e si dice riguardo la durata delle cause.
L’ordinanza del Tribunale di Parma diventa così un precedente fondamentale in materia: potrà essere utilizzata tanto per la tutelare i possessori di azioni Banca Popolare di Vicenza, quanto gli acquirenti di azioni di altre banche in crisi, quali ad esempio Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Etruria e Veneto Banca.
 
Ricordiamo inoltre che  le cause intraprese dai risparmiatori per acquisti di azioni bancarie, non sono di competenza del Tribunale delle Imprese, ma del giudice ordinario, e dunque del foro del consumatore, molto più snello e rapido.

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